
Statuto dell’Associazione culturale “Gitup”
Articolo 1
Comparto Normativo – Denominazione – Sede – Durata – Ambito di operatività
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile l’Associazione culturale denominata “Gitup”.
L’Associazione ha la propria sede legale in San Giuliano Milanese (Milano), via Caduti sul lavoro n. 5/B.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.
Articolo 2
Fine Istituzionale e Attività
L’Associazione ha per scopo istituzionale la promozione e la valorizzazione del territorio nazionale e transnazionale attraverso il suo patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, artistico, culturale e storico, favorendo l’incontro e lo scambio di conoscenze legate al mondo della cultura enogastronomica e della fotografia e la diffusione della sostenibilità ambientale.
Tale fine istituzionale verrà raggiunto svolgendo le seguenti attività:
– la programmazione di gite e viaggi di uno o più giorni sul territorio italiano ed estero e la loro promozione, anche mediante l’organizzazione di eventi, convegni e manifestazioni;
– la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento al fine di raggiungere lo scopo istituzionale;
– lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l’organizzazione di saggi eventi e mostre;
– proporre iniziative che contribuiscano alla promozione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, artistico, culturale e storico;
– la promozione di ogni altra iniziativa di carattere sociale che abbia come fine la promozione e la valorizzazione del territorio nazionale e transnazionale.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3
Associati
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è inoltre intrasmissibile e non è rivalutabile. Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La mancata ammissione deve essere motivata.
Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo;
– votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’associazione.
Tutti gli associati hanno i seguenti doveri:
– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell’Associazione (articolo 2);
– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Perdita dello status di associato
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato:
– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 5
Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria);
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);
– Il Collegio dei Probiviri (se costituito).
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6
Assemblea degli Associati
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva entro il quarto mese di ogni anno il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo;
– elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito);
– elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito);
– delibera i regolamenti e le loro modifiche;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
– delibera in ordine all’esclusione degli associati;
– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:
– idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione;
– idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell’Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione;
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge).
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o invio), ancorché non intervenuti.
I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 7
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;
– redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;
– fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione;
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Presidente
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione detenendo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 9
Probiviri
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 10
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
– da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.
Articolo 11
Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall’Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
– altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.
Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
Articolo 12
Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 13
Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.